st.exch. |
comunicazione valutaria statistica (Modulo di segnalazione valutaria relativo a operazioni con l'estero, che ha definitivamente sostituito lo storico benestare bancario vigente fino al 30.9.1988 e la successiva dichiarazione valutaria operante fino al 13.5.1990. In base a un decreto del Presidente della Repubblica del 27.4.1990 gli operatori con l'estero non hanno più l'obbligo di presentare in dogana la documentazione valutaria relativa alle operazioni commerciali. La comunicazione valutaria statistica (CVS) deve essere compilata: a) dagli operatori per le importazioni/esportazioni di importo superiore o uguale a 20 milioni di lire con regolamento contrattualmente previsto oltre i 60 giorni ovvero per il regolamento di transazioni di importo superiore o pari a 20 milioni di lire senza l'intervento di una banca e inoltrata direttamente all'Ufficio italiano cambi; b) dalle banche in tutti i casi in cui intervengono nel regolamento di transazioni di valore pari o superiore a 20 milioni. La comunicazione valutaria statistica prevede quattro tipologie: 1)per operazioni correnti mercantili (esportazioni e importazioni); 2) per operazioni correnti non mercantili (essenzialmente servizi); 3) per operazioni di natura finanziaria (prestiti e investimenti); 4) per operazioni in compensazione. Gli operatori che effettuano ripetute e frequenti operazioni uniformi con l'estero possono compilare un'unica comunicazione valutaria statistica riepilogativa a frequenza mensile (mese solare) (v.disciplina valutaria italiana e monitoraggio fiscale). Dal 1°.1.2002 l'importo minimo per far scattare l'obbligo della segnalazione statistica è stato fissato in €12.500.: Заявление о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки massimo67) |